Che cosa stabilisce
Il rito super-accelerato ex art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 non si attiva se la stazione appaltante non adempie contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione agli obblighi informativi sui commi 1-3. In tal caso si applica il rito ordinario ex art. 116 c.p.a. senza decorrenza di termini decadenziali.
In pratica
Le stazioni appaltanti devono pubblicare contestualmente all’aggiudicazione tutta la documentazione prevista dall’art. 36 d.lgs. 36/2023, inclusa la decisione espressa sull’oscuramento: qualsiasi sfasamento temporale esclude il rito super-accelerato. I concorrenti che ricevono documentazione in ritardo possono impugnare con il rito ordinario ex art. 116 c.p.a. senza rischio di decadenza da termini abbreviati.
Massima estesa
La Sez. V del Consiglio di Stato, applicando i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 9 settembre 2026, chiarisce che il rito super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara (art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023) costituisce disposizione eccezionale insuscettibile di applicazione analogica e presuppone il contestuale adempimento, da parte della stazione appaltante, degli obblighi informativi di cui ai commi 1-3 del medesimo articolo — ivi compresa l’adozione di una decisione specifica ed espressa sulle richieste di oscuramento. Nel caso di specie, la documentazione dell’aggiudicatario era stata pubblicata solo il 7 novembre 2025, a distanza di circa due settimane dalla comunicazione di aggiudicazione del 24 ottobre 2025: tale sfasamento temporale integra inosservanza sostanziale degli obblighi informativi e preclude l’operatività del rito iperaccelerato. Ne consegue che il ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato il 21 novembre 2025 è tempestivo e nessun termine decadenziale era decorso. Il Collegio annulla l’ordinanza di irricevibilità del TAR e rinvia al primo giudice ex art. 105, comma 2, c.p.a.
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