Che cosa stabilisce
La proroga tecnica adottata oltre il limite massimo contrattualmente previsto non è dovuta dall’appaltatore e costituisce esercizio di potere autoritativo, radicando la giurisdizione amministrativa. Ogni proroga è atto autonomo: l’acquiescenza alle precedenti non preclude l’impugnazione dell’ultima.
In pratica
L’appaltatore non è obbligato a proseguire il servizio oltre il limite massimo di proroga previsto dalla lex specialis. La stazione appaltante che adotti proroghe successive al superamento di tale limite esercita un potere autoritativo impugnabile davanti al TAR, indipendentemente dall’acquiescenza prestata alle proroghe precedenti. Verificare sempre i limiti temporali del CSA prima di accettare proroghe reiterate.
Massima estesa
La proroga tecnica adottata oltre il termine massimo stabilito dalla lex specialis (nella specie, un anno dalla scadenza del contratto originario ex art. 5 CSA) non può essere qualificata come prosecuzione contrattualmente dovuta ai sensi dell’art. 120, comma 10, d.lgs. 36/2023, ma rientra semmai nell’ambito applicativo del comma 11 del medesimo articolo, che disciplina la proroga tecnica in senso stretto quale atto di natura autoritativa. Ne consegue che il provvedimento impugnato — sia esso qualificato come proroga tecnica ex art. 120, comma 11, sia come determina costitutiva di un nuovo rapporto contrattuale senza previa gara — integra comunque esercizio di potere pubblicistico, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Sul piano processuale, ciascuna proroga costituisce atto autonomo rispetto alle precedenti: l’acquiescenza prestata alle proroghe precedenti non determina inammissibilità del ricorso avverso l’ultima, potendo il privato legittimamente scegliere di contestare solo quella adottata in violazione dei limiti temporali. In applicazione del principio tempus regit actum, alla fattispecie si applica il d.lgs. 36/2023 (conf. Cons. St., Sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8082).
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