Che cosa stabilisce
L’assenza di concorrenza per motivi tecnici ex art. 76, co. 2, lett. b), n. 2), d.lgs. 36/2023 è legittimamente ravvisabile quando il Piano regionale di gestione dei rifiuti individua un unico impianto autorizzato per l’ATO di riferimento, escludendo gli altri operatori non pianificati.
In pratica
Le stazioni appaltanti che operano in settori soggetti a pianificazione regionale vincolante (rifiuti, energia, acqua) possono fondare l’affidamento diretto ex art. 76 d.lgs. 36/2023 sull’assenza di concorrenza derivante dal Piano di settore, purché l’unicità dell’operatore sia riconducibile all’assetto pianificatorio e non a scelte discrezionali della SA. Gli operatori esclusi dal Piano non possono supplire con meri titoli autorizzatori.
Massima estesa
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 76, co. 2, lett. b), n. 2), d.lgs. 36/2023, è legittima quando la concorrenza risulta assente per motivi tecnici derivanti da un assetto pianificatorio vincolante. Nel caso di specie, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR 2020) individuava quale unico impianto autorizzato per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati nell’ATO di Latina quello della controinteressata, con esclusione dell’impianto dell’appellante, non contemplato nel Piano e non oggetto di impugnazione. Il Consiglio di Stato ha confermato che il PRGR non ha natura meramente ricognitiva ma costituisce atto pianificatorio vincolante, sicché la mancata inclusione di un impianto nel Piano non è superabile da meri atti autorizzatori, richiedendo una formale modifica mediante delibera del Consiglio Regionale. Ne deriva che la situazione di monopolio tecnico-pianificatorio legittima l’affidamento diretto senza gara, in quanto la concorrenza è strutturalmente assente per ragioni non imputabili alla stazione appaltante.
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