Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 2026, n. 6902

Giurisprudenza · 16 Settembre 2026

Affidamento diretto · Procedura negoziata

Che cosa stabilisce

L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse ha natura pre-negoziale e meramente conoscitiva: non vincola l’amministrazione né genera aspettative qualificate in capo agli operatori economici che abbiano manifestato interesse.

In pratica

Gli operatori economici che rispondono a un avviso esplorativo non acquisiscono alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelabile alla prosecuzione della procedura. Le stazioni appaltanti possono legittimamente interrompere l’indagine di mercato in qualsiasi momento senza incorrere in responsabilità precontrattuale, purché non abbiano formalizzato una volontà negoziale vincolante.

Massima estesa

L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse costituisce atto pre-negoziale a funzione esclusivamente conoscitiva, finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare a una successiva procedura di affidamento. Non integra, neppure indirettamente, una manifestazione di volontà dell’amministrazione diretta a vincolarsi nei confronti di alcuna offerta, quand’anche l’ente abbia dichiarato interesse per alcune di esse. Ne consegue che, in assenza di una formalizzata esternazione della volontà di concludere uno specifico accordo, non sorge alcun vincolo negoziale né, in capo all’operatore, un’aspettativa qualificata tutelabile in buona fede alla positiva conclusione dell’affare. L’amministrazione rimane pertanto libera — anche dopo aver avviato l’indagine di mercato e ricevuto manifestazioni di interesse — di sospendere o abbandonare la procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa configurare responsabilità precontrattuale. La fattispecie concreta riguardava una compravendita immobiliare, ma il principio è di portata generale e si applica a tutte le indagini di mercato propedeutiche a procedure di affidamento.

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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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